Che cos’è il contratto di Apprendistato
Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato che si caratterizza per la parte formativa che si aggiunge alla parte lavorativa
Il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.
Tipologie di apprendistato
Apprendistato “ordinario”
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
- Apprendistato Professionalizzante
- Apprendistato di Alta formazione e di ricerca.
Apprendistato senza limite di età
- Apprendistato in CIGS senza limite di età
Caratteristiche principali
Apprendistato ordinario:
- età compresa tra i 17 anni e i 29 anni
- Non può superare i 3 anni e non può durare meno di 6 mesi
- Formazione svolta in azienda e attraverso specifici corsi organizzati dalla Regione della durata di 40 ore all’anno)
- Il lavoratore deve essere seguito da un Tutor all’interno dell’azienda
- Possibilità di recesso a scadenza del periodo di formazione
- Possibilità di recesso durante il periodo di formazione subordinata alla presenza di giusta causa o giustificativo motivo
- Sgravio contributivo del 100% per i tre anni di formazione del lavoratore (per i datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a nove)
- Dopo il terzo anno, a scadenza del periodo di formazione, viene fissata aliquota contributiva 10% per il 4° anno (entro i 9 dipendenti)
Apprendistato senza limite di età per lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione
- Non sussistono limiti di età per l’assunzione di lavoratori che beneficiano di indennità di mobilità o trattamento di disoccupazione
- Non può superare i 3 anni e non può durare meno di 6 mesi
- Formazione svolta in azienda e attraverso specifici corsi organizzati dalla Regione della durata di 40 ore all’anno)
- Il lavoratore deve essere seguito da un Tutor all’interno dell’azienda
- Possibilità di recesso da parte del datore a fine periodo di formazione solo in presenza di una causa giustificatrice
- Possibilità di recesso durante il periodo di formazione subordinata alla presenza di giusta causa o giustificativo motivo
- Sgravio contributivo del 100% per i tre anni di formazione del lavoratore (sotto i nove dipendenti)
- Dopo il terzo anno si applicherà l’aliquota contributiva ordinaria prevista per i lavoratori qualificati
Tutti i contratti di Apprendistato contengono al loro interno il piano formativo individuale, in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione (a carico del datore del lavoro) lo stesso dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta in riferimento al livello di inquadramento raggiungo a fine periodo di formazione maggiorata del 100%.